< Exodus 22 >

1 Si quis furatus fuerit bovem, aut ovem, et occiderit vel vendiderit: quinque boves pro uno bove restituet, et quattuor oves pro una ove.
Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
2 Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit: percussor non erit reus sanguinis.
Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v’è delitto d’omicidio.
3 Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto reddat, ipse venundabitur.
Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi sarà delitto d’omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato.
4 Si inventum fuerit apud eum quod furatus est, vivens, sive bos, sive asinus, sive ovis: duplum restituet.
Se il furto, bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.
5 Si læserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit iumentum suum ut depascatur aliena: quidquid optimum habuerit in agro suo, vel in vinea, pro damni æstimatione restituet.
Se uno arrecherà de’ danni a un campo altrui o ad una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.
6 Si egressus ignis invenerit spinas, et comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit.
Se divampa un fuoco e s’attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
7 Si quis commendaverit amico pecuniam, aut vas in custodiam, et ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint: si invenitur fur, duplum reddet:
Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.
8 si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos, et iurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui,
Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino.
9 ad perpetrandam fraudem, tam in bove, quam in asino, et ove ac vestimento, et quidquid damnum inferre potest: ad deos utriusque causa perveniet: et si illi iudicaverit, duplum restituet proximo suo.
In ogni caso di delitto, sia che si tratti d’un bue o d’un asino o d’una pecora o d’un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: “E’ questo qui!” la causa d’ambedue le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.
10 Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem, et omne iumentum ad custodiam, et mortuum fuerit, aut debilitatum, vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit:
Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni,
11 iusiurandum erit in medio, quod non extenderit manum ad rem proximi sui: suscipietque dominus iuramentum, et ille reddere non cogetur.
interverrà fra le due parti il giuramento dell’Eterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a rifacimento di danni.
12 Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino.
Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone d’essa.
13 Si comestum a bestia, deferat ad eum quod occisum est, et non restituet.
Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.
14 Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et debilitatum aut mortuum fuerit domino non præsente, reddere compelletur.
Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resti stroppiata o muoia essendo assente il padrone d’essa, egli dovrà rifare il danno.
15 Quod si impræsentiarum dominus fuerit, non restituet, maxime si conductum venerat pro mercede operis sui.
Se il padrone è presente, non v’è luogo a rifacimento di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.
16 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam, dormieritque cum ea: dotabit eam, et habebit eam uxorem.
Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie.
17 Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam iuxta modum dotis, quam virgines accipere consueverunt.
Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela, paghi la somma che si suol dare per le fanciulle.
18 Maleficos non patieris vivere.
Non lascerai vivere la strega.
19 Qui coierit cum iumento, morte moriatur.
Chi s’accoppia con una bestia dovrà esser messo a morte.
20 Qui immolat diis, occidetur, præterquam Domino soli.
Chi offre sacrifizi ad altri dèi, fuori che all’Eterno solo, sarà sterminato come anatema.
21 Advenam non contristabis, neque affliges eum: advenæ enim et ipsi fuistis in Terra Ægypti.
Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
22 Viduæ et pupillo non nocebitis.
Non affliggerete alcuna vedova, ne alcun orfano.
23 Si læseritis eos, vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum:
Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;
24 et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestræ viduæ, et filii vestri pupilli.
la mia ira s’accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.
25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes.
Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo, al povero ch’è teco, non lo tratterai da usuraio; non gl’imporrai interesse.
26 Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei.
Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il sole;
27 Ipsum enim est solum, quo operitur, indumentum carnis eius, nec habet aliud in quo dormiat: si clamaverit ad me, exaudiam eum, quia misericors sum.
perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che dormirebb’egli? E se avverrà ch’egli gridi a me, io l’udrò; perché sono misericordioso.
28 Diis non detrahes, et principi populi tui non maledices.
Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il principe del tuo popolo.
29 Decimas tuas et primitias tuas non tardabis reddere, primogenitum filiorum tuorum dabis mihi.
Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito de’ tuoi figliuoli.
30 De bobus quoque, et ovibus similiter facies: septem diebus sit cum matre sua, die octava reddes illum mihi.
Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno, me lo darai.
31 Viri sancti eritis mihi: carnem, quæ a bestiis fuerit prægustata, non comedetis, sed proiicietis canibus.
Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani.

< Exodus 22 >