< Esodo 22 >

1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
Si quis furatus fuerit bovem, aut ovem, et occiderit vel vendiderit: quinque boves pro uno bove restituet, et quattuor oves pro una ove.
2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v’è delitto d’omicidio.
Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit: percussor non erit reus sanguinis.
3 Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi sarà delitto d’omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato.
Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto reddat, ipse venundabitur.
4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.
si inventum fuerit apud eum quod furatus est, vivens, sive bos, sive asinus, sive ovis: duplum restituet.
5 Se uno arrecherà de’ danni a un campo altrui o ad una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.
Si laeserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit iumentum suum ut depascatur aliena: quidquid optimum habuerit in agro suo, vel in vinea, pro damni aestimatione restituet.
6 Se divampa un fuoco e s’attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
Si egressus ignis invenerit spicas, et comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit.
7 Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.
Si quis commendaverit amico pecuniam, aut vas in custodiam, et ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint: si invenitur fur, duplum reddet:
8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino.
si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos, et iurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui,
9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti d’un bue o d’un asino o d’una pecora o d’un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: “E’ questo qui!” la causa d’ambedue le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.
ad perpetrandam fraudem, tam in bove, quam in asino, et ove ac vestimento, et quidquid damnum inferre potest: ad deos utriusque causa perveniet: et si illi iudicaverit, duplum restituet proximo suo.
10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni,
Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem, et omne iumentum ad custodiam, et mortuum fuerit, aut debilitatum, vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit:
11 interverrà fra le due parti il giuramento dell’Eterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a rifacimento di danni.
iusiurandum erit in medio, quod non extenderit manum ad rem proximi sui: suscipietque dominus iuramentum, et ille reddere non cogetur.
12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone d’essa.
Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino.
13 Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.
Si comestum a bestia, deferat ad eum quod occisum est, et non restituet.
14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resti stroppiata o muoia essendo assente il padrone d’essa, egli dovrà rifare il danno.
Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et debilitatum aut mortuum fuerit domino non praesente, reddere compelletur.
15 Se il padrone è presente, non v’è luogo a rifacimento di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.
Quod si impraesentiarum dominus fuerit, non restituet, maxime si conductum venerat pro mercede operis sui.
16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie.
Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam, dormieritque cum ea: dotabit eam, et habebit eam uxorem.
17 Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela, paghi la somma che si suol dare per le fanciulle.
Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam iuxta modum dotis, quam virgines accipere consueverunt.
18 Non lascerai vivere la strega.
Maleficos non patieris vivere.
19 Chi s’accoppia con una bestia dovrà esser messo a morte.
Qui coierit cum iumento, morte moriatur.
20 Chi offre sacrifizi ad altri dèi, fuori che all’Eterno solo, sarà sterminato come anatema.
Qui immolat diis, occidetur, praeterquam Domino soli.
21 Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
Advenam non contristabis, neque affliges eum: advenae enim et ipsi fuistis in Terra Aegypti.
22 Non affliggerete alcuna vedova, ne alcun orfano.
Viduae et pupillo non nocebitis.
23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;
Si laeseritis eos, vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum:
24 la mia ira s’accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.
et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestrae viduae, et filii vestri pupilli.
25 Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo, al povero ch’è teco, non lo tratterai da usuraio; non gl’imporrai interesse.
Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes.
26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il sole;
Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei.
27 perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che dormirebb’egli? E se avverrà ch’egli gridi a me, io l’udrò; perché sono misericordioso.
Ipsum enim est solum, quo operitur, indumentum carnis eius, nec habet aliud in quo dormiat: si clamaverit ad me, exaudiam eum, quia misericors sum.
28 Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il principe del tuo popolo.
Diis non detrahes, et principi populi tui non maledices.
29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito de’ tuoi figliuoli.
Decimas tuas et primitias tuas non tardabis reddere, primogenitum filiorum tuorum dabis mihi.
30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno, me lo darai.
De bobus quoque, et ovibus similiter facies: septem diebus sit cum matre sua, die octava reddes illum mihi.
31 Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani.
Viri sancti eritis mihi: carnem, quae a bestiis fuerit praegustata, non comedetis, sed proiicietis canibus.

< Esodo 22 >